Il problema dei controlli a distanza che il datore di lavoro può o non può effettuare sul lavoratore è sempre di viva attualità posto che le «nuove tecnologie» messe a disposizione sono diverse ed in numero crescente.
Lo Statuto dei lavoratori si pone come parametro dal quale non è possibile sganciarsi o prescindere. Infatti il Codice della privacy, al Titolo VIII - Lavoro e Previdenza Sociale - sgombra immediatamente il campo da qualunque possibile fraintendimento allorquando, all'art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza), recita: «Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300».
A questo fa immediato seguito l'art. 114 (Controllo a distanza): «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300».
L'art. 8 dello Statuto vieta le indagini da parte del datore di lavoro sulle convinzioni del lavoratore e su tutti i fatti non rilevanti ai fini della sua valutazione professionale, mentre l'art. 4 dello Statuto sancisce il divieto di utilizzo di forme di controllo effettuate tramite impianti audiovisivi, prevedendo, però, che possano venire installati, ove esigenze organizzative lo richiedano ed in accordo con le Rappresentanze sindacali, impianti o apparecchiature dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori.
Il datore di lavoro, titolare del trattamento dei dati personali, sensibili e non, del lavoratore dipendente dovrà, pertanto, astenersi dall'adottare strumenti atti a «controllare a distanza» il lavoratore o chiedere il consenso preventivo dei sindacati.
Sul concetto di distanza, intesa quale lontananza spaziale e/o temporale e come mancanza di trasparenza, giurisprudenza e dottrina paiono ormai concordi.
Ciò che più divide, invece, è il concetto di controllo che viene di volta in volta, e a seconda dei punti di vista, interpretato in maniera più rigorosa (tutto è controllo) o in maniera più permissiva.
Il Garante ha manifestato, nel corso degli anni, una decisa "avversione'' all'uso delle nuove tecnologie nei trattamenti, ma non per una apodittica presa di posizione, ma perché l'intero impianto della legge sulla privacy tende a ridurre al minimo i rischi e gli abusi che potrebbero verificarsi.
In concreto, di quali strumenti oggi il datore di lavoro potrebbe dotarsi?
Autore: Amos Pradelli - Avvocato del Foro di Modena
Fonte: Diritto & Pratica del Lavoro - Ipsoa Editore, n. 7, Febbraio 2007